Art. 39
Norme concernenti il magazzinaggio
In vigore dal 22 ott 2007
Norme concernenti il magazzinaggio
1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione.
Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.
2. L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:
a)
delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri;
b)
delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.
3. L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.
4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.
5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:
a)
trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3; oppure
b)
trasferiti da un organismo pagatore a un altro.
6. L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.
7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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