Art. 38

Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione: a) Gran Bretagna; b) Irlanda del Nord; c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.
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