Art. 38
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine
La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:
a)
Gran Bretagna;
b)
Irlanda del Nord;
c)
ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente.
Storico versioni
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