Art. 37
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine
Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
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