Art. 35

Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, in particolare qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale.
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Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere (Art. 35 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo