Art. 34
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
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