Art. 32

Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco 1.   Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero. 2.   Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli o 63.
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Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco (Art. 32 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo