Art. 30
Condizioni e importo dell’aiuto per i formaggi
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni e importo dell’aiuto per i formaggi
La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per i formaggi e le condizioni per la sua concessione. L’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi di mercato.
All’esecuzione delle misure adottate dalla Commissione ai sensi del primo comma provvede l’organismo pagatore designato dallo Stato membro nel quale i formaggi sono stati prodotti e nel quale tali formaggi hanno diritto alla denominazione di origine.
Storico versioni
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