Art. 29

Condizioni e importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni e importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro La Commissione stabilisce quali classi nazionali di qualità del burro diano luogo alla concessione dell'aiuto. Il burro reca le diciture corrispondenti. La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Se al momento dello svincolo dall’ammasso le condizioni di mercato hanno subito un andamento sfavorevole, che era imprevedibile al momento dell’entrata all’ammasso, l’aiuto può essere maggiorato.
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Condizioni e importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro (Art. 29 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo