Art. 27

Distribuzione agli indigenti nella Comunità

In vigore dal 22 ott 2007
Distribuzione agli indigenti nella Comunità 1.   I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale. La distribuzione viene effettuata: a) gratuitamente; oppure b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione. 2.   Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se: a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure b) l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto. 3.   Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo. 4.   I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative. 5.   Fatto salvo l’, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Distribuzione agli indigenti nella Comunità (Art. 27 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo