Art. 26

Smercio di zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Smercio di zucchero Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita. La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori: a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato: i) all’alimentazione degli animali; oppure ii) all’esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all’allegato I del trattato o in una delle merci di cui all’allegato XX, parte III, del presente regolamento; b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza.
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Smercio di zucchero (Art. 26 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo