Art. 24

Carni suine

In vigore dal 22 ott 2007
Carni suine 1.   Il prezzo di intervento nel settore delle carni suine è fissato dalla Commissione per le carcasse di suino della qualità tipo. Il prezzo di intervento non può essere superiore al 92 %, né inferiore al 78 % del prezzo di riferimento. 2.   Per i prodotti diversi dalle carcasse di suino e di una qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato dal prezzo di intervento delle carcasse di suino in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale delle carcasse di suino. 3.   Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato da quelli valevoli per le qualità tipo in questione, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tale prezzo vale per qualità definite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo