Art. 23

Latte scremato in polvere

In vigore dal 22 ott 2007
Latte scremato in polvere Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’, secondo comma, il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento. Tuttavia, se il tenore effettivo di materia proteica è inferiore al tenore minimo del 35,6 % in peso di cui all’, lettera f), ma non inferiore al 31,4 % in peso dell’estratto secco non grasso, il prezzo di intervento è uguale al prezzo di riferimento ridotto dell’1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 % in peso di materia proteica.
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Latte scremato in polvere (Art. 23 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo