Art. 10

Prodotti ammessi all'intervento

In vigore dal 22 ott 2007
Prodotti ammessi all'intervento 1.   L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’: a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo; b) risone; c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità; d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 ; e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %; f) latte scremato in polvere «spray» di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso. 2.   L’intervento pubblico può applicarsi nel settore delle carni suine, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’, relativamente alle carcasse o mezzene fresche o refrigerate di cui al codice NC 0203 11 10 , alle pancette (ventresche) fresche o refrigerate di cui al codice NC ex 0203 19 15 , al grasso di maiale non fuso fresco o refrigerato di cui alla voce NC ex 0209 00 11 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo