Art. 8
Prezzi di riferimento
In vigore dal 22 ott 2007
Prezzi di riferimento
1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
a)
nel settore dei cereali:
101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a:
—
novembre: 0,46 EUR/t,
—
dicembre: 0,92 EUR/t,
—
gennaio: 1,38 EUR/t,
—
febbraio: 1,84 EUR/t,
—
marzo: 2,30 EUR/t,
—
aprile: 2,76 EUR/t,
—
maggio: 3,22 EUR/t,
—
giugno: 3,22 EUR/t.
Il prezzo di riferimento applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno;
b)
per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera A;
c)
nel settore dello zucchero:
i)
per lo zucchero bianco:
—
541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,
—
404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;
ii)
per lo zucchero greggio:
—
448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,
—
335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.
I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera B;
d)
nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all', paragrafo 1, lettera a);
e)
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i)
246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii)
174,69 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
f)
nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell', paragrafo 1), lettera b), come segue:
i)
carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II;
ii)
carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II.
2. I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-8