Art. 8

Prezzi di riferimento

In vigore dal 22 ott 2007
Prezzi di riferimento 1.   Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento: a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a: — novembre: 0,46 EUR/t, — dicembre: 0,92 EUR/t, — gennaio: 1,38 EUR/t, — febbraio: 1,84 EUR/t, — marzo: 2,30 EUR/t, — aprile: 2,76 EUR/t, — maggio: 3,22 EUR/t, — giugno: 3,22 EUR/t. Il prezzo di riferimento applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno; b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera A; c) nel settore dello zucchero: i) per lo zucchero bianco: — 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009, — 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010; ii) per lo zucchero greggio: — 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009, — 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010. I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera B; d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all', paragrafo 1, lettera a); e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: i) 246,39 EUR/100 kg per il burro; ii) 174,69 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere; f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell', paragrafo 1), lettera b), come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II. 2.   I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'. 3.   Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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