Art. 6

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione 1.   Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) olio di oliva e olive da tavola; e) carni bovine; f) latte e prodotti lattiero-caseari; g) carni suine; h) carni ovine e caprine. 2.   Ai fini del presente capo si intende per: a) «cereali»: i cereali raccolti nella Comunità; b) «latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità; c) «latte scremato»: il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità; d) «crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.
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Ambito di applicazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo