Art. 5

Norme di attuazione

In vigore dal 22 ott 2007
Norme di attuazione La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'. La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui all’allegato III, parte II, punto 12. La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme di attuazione (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo