Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2007
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’allegato III.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
«organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
c)
«prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico.
Storico versioni
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