Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:
a)
cereali: allegato I, parte I;
b)
riso: allegato I, parte II;
c)
zucchero: allegato I, parte III;
d)
foraggi essiccati: allegato I, parte IV;
e)
sementi: allegato I, parte V;
f)
luppolo: allegato I, parte VI;
g)
olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;
h)
lino e canapa: allegato I, parte VIII;
i)
prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;
j)
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X;
k)
banane: allegato I, parte XI;
l)
vino: allegato I, parte XII;
m)
piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»);
n)
tabacco greggio: allegato I, parte XIV;
o)
carni bovine: allegato I, parte XV;
p)
latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;
q)
carni suine: allegato I, parte XVII;
r)
carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;
s)
uova: allegato I, parte XIX;
t)
carni di pollame: allegato I, parte XX;
u)
altri prodotti: allegato I, parte XXI.
2. Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e vitivinicolo si applica unicamente l' del presente regolamento.
3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:
a)
alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»);
b)
prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell’apicoltura»);
c)
bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»).
Storico versioni
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