Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I: a) cereali: allegato I, parte I; b) riso: allegato I, parte II; c) zucchero: allegato I, parte III; d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV; e) sementi: allegato I, parte V; f) luppolo: allegato I, parte VI; g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII; h) lino e canapa: allegato I, parte VIII; i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX; j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X; k) banane: allegato I, parte XI; l) vino: allegato I, parte XII; m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»); n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV; o) carni bovine: allegato I, parte XV; p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI; q) carni suine: allegato I, parte XVII; r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII; s) uova: allegato I, parte XIX; t) carni di pollame: allegato I, parte XX; u) altri prodotti: allegato I, parte XXI. 2.   Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e vitivinicolo si applica unicamente l' del presente regolamento. 3.   Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II: a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»); b) prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell’apicoltura»); c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»).
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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo