Art. 11
Cereali
In vigore dal 22 ott 2007
Cereali
1. L’intervento pubblico per i cereali è aperto:
a)
dal 1o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo;
b)
dal 1o dicembre al 30 giugno in Svezia;
c)
dal 1o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri.
Tuttavia, gli acquisti all'intervento pubblico di granoturco sono limitati ai seguenti massimi:
a)
700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009;
b)
0 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010.
2. Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di tali cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione.
Storico versioni
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