Art. 11

Cereali

In vigore dal 22 ott 2007
Cereali 1.   L’intervento pubblico per i cereali è aperto: a) dal 1o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo; b) dal 1o dicembre al 30 giugno in Svezia; c) dal 1o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri. Tuttavia, gli acquisti all'intervento pubblico di granoturco sono limitati ai seguenti massimi: a) 700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009; b) 0 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. 2.   Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di tali cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cereali (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo