Art. 43
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a)
i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all’intervento pubblico ai sensi dell’ o per i quali sono concessi aiuti all’ammasso privato ai sensi degli , e nel caso delle carni suine anche l'elenco dei prodotti stessi, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, compresa l’etichettatura, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, durata dell’ammasso privato;
b)
le modifiche dell'allegato IV, parte B;
c)
se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili;
d)
le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento pubblico, da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per quanto riguarda:
i)
la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;
ii)
la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
iii)
le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
iv)
lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta di ammasso privato;
e)
l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli ;
f)
le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile;
g)
la stesura del piano annuale di cui all’, paragrafo 1;
h)
le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’, paragrafo 2;
i)
le autorizzazioni di cui all’, comprese le deroghe, solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi;
j)
le procedure da seguire in caso di gara;
k)
la designazione dei centri di intervento di cui all’;
l)
i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono essere immagazzinati i prodotti;
m)
le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all', paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:
i)
le definizioni;
ii)
la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti;
iii)
in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di cui all'allegato V, lettera A, punto III:
—
le eventuali deroghe, di cui all' della direttiva 88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro produzione al mercato locale,
—
le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati membri, per i macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;
iv)
l'autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri, a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e a valersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;
v)
le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri.
Storico versioni
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