Art. 21

Carni bovine

In vigore dal 22 ott 2007
Carni bovine 1.   I prezzi di intervento per le carni bovine e i quantitativi ammessi all’intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. 2.   Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo che deve essere determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Carni bovine (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo