Art. 21
Carni bovine
In vigore dal 22 ott 2007
Carni bovine
1. I prezzi di intervento per le carni bovine e i quantitativi ammessi all’intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
2. Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo che deve essere determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-21