Art. 19

Riso

In vigore dal 22 ott 2007
Riso Il prezzo di intervento del riso è uguale al prezzo di riferimento. Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto di conseguenza. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.
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Riso (Art. 19 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo