Art. 18

Cereali

In vigore dal 22 ott 2007
Cereali Il prezzo di intervento dei cereali è uguale al prezzo di riferimento, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità.
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Cereali (Art. 18 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo