Art. 17
Carni suine
In vigore dal 22 ott 2007
Carni suine
La Commissione può decidere di aprire l'intervento pubblico nel settore delle carni suine, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello.
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