Art. 20
Zucchero
In vigore dal 22 ott 2007
Zucchero
Il prezzo di intervento per lo zucchero è pari all’80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l’offerta.
Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all’allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.
Storico versioni
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