Art. 25
Principi generali
In vigore dal 22 ott 2007
Principi generali
Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
Storico versioni
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