Art. 31

Prodotti sovvenzionabili

In vigore dal 22 ott 2007
Prodotti sovvenzionabili 1.   Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’: a) zucchero bianco; b) olio di oliva; c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’, paragrafo 1; d) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità; e) formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi; f) carni suine; g) carni ovine e caprine. La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato. 2.   La Commissione fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), l'aiuto è fissato tenendo conto dei costi di ammasso e, rispettivamente: i) dell'andamento prevedibile dei prezzi per il latte scremato in polvere; ii) dell'equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell'aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato.
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Prodotti sovvenzionabili (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo