Art. 33
Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:
a)
1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;
b)
1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o
c)
1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
Storico versioni
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