Art. 36

Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi 1.   Qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all’, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato. 2.   Se alla scadenza del contratto di ammasso il livello dei prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati è superiore a quello rilevato al momento della stipulazione del contratto stesso, la Commissione può decidere di adeguare conseguentemente l’importo dell’aiuto.
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Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi (Art. 36 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo