Art. 44
Malattie degli animali
In vigore dal 22 ott 2007
Malattie degli animali
1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.
Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:
a)
carni bovine;
b)
latte e prodotti lattiero-caseari;
c)
carni suine;
d)
carni ovine e caprine;
e)
uova;
f)
carni di pollame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.
Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.
Storico versioni
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