Art. 46
Finanziamento
In vigore dal 22 ott 2007
Finanziamento
1. Per le misure eccezionali previste agli la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al finanziamento per il 60 % delle spese.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
3. Gli del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui agli .
Storico versioni
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