Art. 48
Misure speciali di mercato nel settore del riso
In vigore dal 22 ott 2007
Misure speciali di mercato nel settore del riso
1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di:
a)
impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel settore del riso, in certe regioni della Comunità;
b)
compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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