Art. 49

Prezzo minimo della barbabietola

In vigore dal 22 ott 2007
Prezzo minimo della barbabietola 1.   Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a: a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. 2.   Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B. 3.   Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite dalla Commissione. 4.   Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
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Prezzo minimo della barbabietola (Art. 49 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo