Art. 47
Misure speciali di mercato nel settore dei cereali
In vigore dal 22 ott 2007
Misure speciali di mercato nel settore dei cereali
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione.
Storico versioni
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