Art. 45

Perdita di fiducia del consumatore

In vigore dal 22 ott 2007
Perdita di fiducia del consumatore Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.
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