Art. 51
Tassa sulla produzione
In vigore dal 22 ott 2007
Tassa sulla produzione
1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all', paragrafo 2.
2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.
4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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