Art. 51

Tassa sulla produzione

In vigore dal 22 ott 2007
Tassa sulla produzione 1.   È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all', paragrafo 2. 2.   La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero. 3.   Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione. Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione. 4.   Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tassa sulla produzione (Art. 51 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo