Art. 56

Ripartizione delle quote

In vigore dal 22 ott 2007
Ripartizione delle quote 1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI. 2.   Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell’. Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008. 3.   In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
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Ripartizione delle quote (Art. 56 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo