Art. 54

Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato

In vigore dal 22 ott 2007
Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame: a) misure dirette a migliorare la qualità; b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi sul mercato; d) misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.
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Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato (Art. 54 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo