Art. 53
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e in particolare:
a)
i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, di cui all’, paragrafo 4;
b)
la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’, paragrafo 1;
c)
le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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