Art. 55

Regimi di quote

In vigore dal 22 ott 2007
Regimi di quote 1.   Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti: a) il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’, lettere a) e b); b) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina. 2.   Se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti di cui all', un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III. 3.   Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (59).
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Regimi di quote (Art. 55 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo