Art. 57
Imprese riconosciute
In vigore dal 22 ott 2007
Imprese riconosciute
1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’, paragrafo 2, a condizione che queste:
a)
comprovino la propria capacità professionale di produzione;
b)
accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;
c)
non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.
2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:
a)
i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;
b)
dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;
c)
i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.
Storico versioni
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