Art. 59

Gestione delle quote

In vigore dal 22 ott 2007
Gestione delle quote 1.   La Commissione adegua le quote indicate nell’allegato VI entro la fine di febbraio della campagna di commercializzazione precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’ del presente regolamento nonché dell’ del regolamento (CE) n. 320/2006. 2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006, entro il 28 febbraio 2010 la Commissione fissa la percentuale uniforme necessaria per ridurre le quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione al fine di evitare squilibri di mercato nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e nelle successive. 3.   Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.
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