Art. 58

Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

In vigore dal 22 ott 2007
Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio 1.   Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non riguarda la Bulgaria e la Romania. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966 tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’, paragrafo 2. 2.   L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell’allegato VII. 3.   Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.
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