Art. 60
Riassegnazione della quota nazionale
In vigore dal 22 ott 2007
Riassegnazione della quota nazionale
1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % per ciascuna campagna di commercializzazione la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un’impresa stabilita nel suo territorio.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-60