Art. 60

Riassegnazione della quota nazionale

In vigore dal 22 ott 2007
Riassegnazione della quota nazionale 1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % per ciascuna campagna di commercializzazione la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un’impresa stabilita nel suo territorio. 2.   Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero. 3.   Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.
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Riassegnazione della quota nazionale (Art. 60 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo