Art. 87
Pagamento anticipato
In vigore dal 22 ott 2007
Pagamento anticipato
1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.
Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.
L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del saldo dell’aiuto.
2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.
3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione dell’, paragrafo 2.
4. Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa di trasformazione in applicazione dell’, paragrafo 2, il trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.
Storico versioni
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