Art. 89

Quantitativo garantito

In vigore dal 22 ott 2007
Quantitativo garantito È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera B.
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Quantitativo garantito (Art. 89 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo