Art. 86
Imprese beneficiarie
In vigore dal 22 ott 2007
Imprese beneficiarie
1. L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
a)
trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una clausola che obbliga l'impresa di trasformazione a versare al produttore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto;
b)
imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
c)
imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti requisiti:
a)
hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto;
b)
hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, non inferiore:
i)
al 15 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera a), e lettera b), secondo trattino;
ii)
al 45 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera b), primo trattino;
c)
sono di qualità mercantile, sana e leale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-86