Art. 88
Aliquota dell'aiuto
In vigore dal 22 ott 2007
Aliquota dell'aiuto
1. L’aiuto di cui all’ è fissato a 33 EUR/t.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’, l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.
La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-88