Art. 90

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto; b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi; c) la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’, paragrafo 1; d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’ e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire; e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri; f) i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’, paragrafo 2; g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere; h) l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’; i) i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.
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Modalità di applicazione (Art. 90 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo