Art. 90
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a)
le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto;
b)
le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi;
c)
la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’, paragrafo 1;
d)
le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’ e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire;
e)
le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri;
f)
i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’, paragrafo 2;
g)
i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere;
h)
l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’;
i)
i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.
Storico versioni
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