Art. 90 · Modalità di applicazione

Art. 90

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto; b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi; c) la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’, paragrafo 1; d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’ e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire; e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri; f) i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’, paragrafo 2; g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere; h) l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’; i) i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.
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